Statuto

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Libera Polis”,  Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) a carattere apartitico e apolitico, senza scopo di lucro e regolata a norma del titolo II capo III art. 36 del codice civile nonché del presente statuto.
Art. 2 – Sede e durata
L’associazione ha sede legale in Cerveteri, via Casale dei Cento corvi n° 3
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 3 – Principi Ispiratori
L’associazione Libera Polis ha lo scopo di promuovere e favorire, ad esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:
a. L’unione e la cooperazione di uomini e donne, giovani e anziani, bambini e bambine di tutto il mondo senza alcun tipo di discriminazione
b. La formazione di una società aperta e multietnica, anche passando attraverso il riequilibrio del rapporto tra nord e sud del mondo e l’accoglienza verso l’immigrazione.
c. La pace e la fratellanza, cercando di incanalare gli istinti combattivi dell’uomo verso il superamento delle miserie, della debolezza ed dell’ignoranza, riscattare i limiti e le incapacità fisiche.
d. Uno sviluppo in armonia e in rispetto dell’ambiente naturale.
e. Il benessere dell’uomo in genere, anche attraverso la divulgazione delle medicine tradizionali orientali e naturali.
f. Il dialogo tra le diverse realtà sociali e culturali anche teso a costruire e valorizzare reti territoriali, locali, nazionali e internazionali.
g. Una formazione culturale libera da condizionamenti di potere ed interessi economici, che possa incentivare l’auto-realizzazione dell’individuo.
h. Forme di scambio non monetario per creare e rafforzare i rapporti di solidarietà sociale.
i. Un graduale decentramento del potere affiancato alla promozione dell’autosufficienza dei piccoli e medi centri urbani e dei progetti comunitari.
j. L’insediamento e la fondazione di villaggi ecologici.
k. La riscoperta delle arti e mestieri antichi, abbandonati e/o caduti in disuso.
l. Lo studio della cosiddetta “Saggezza Universale” attraverso l’analisi e la sintesi comparata delle principali tradizioni storico-filosofico-religiose.
m. La possibilità di espressione tramite tutte le forme artistiche ed espressive, anche promovendo luoghi e spazi per la fruizione e promozione culturale.
n. La tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-archeologico e naturalistico.
o. L’azione tesa a favorire l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità.
p. Un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie che ponga al centro l’uomo e la natura nella sua totalità.
q. L’assistenza alle necessità dei diversamente abili anche attraverso la promozione dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
r. La sensibilizzazione di singoli ed enti pubblici al fine di una gestione dell’acqua quale bene comune dell’umanità.
E’ espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.
Art. 4. – Strumenti
Per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. precedente, l’associazione può organizzare:
convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni audiovisive, cineforum, concerti, corsi di formazione teorico/pratici, rappresentazioni teatrali, organizzazione di eventi culturali interdisciplinari, mostre ed esposizioni, raduni su temi di interesse specifico.
Campi-Lavoro di volontariato.
La realizzazione di progetti editoriali, quali giornali, riviste e libri.
La realizzazione di emittenti radiofoniche e piccole emittenti audiovisive.
Attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado.
Ogni altra attività riconducibile alle finalità e scopi dell’associazione.
Art. 5 – Categorie di soci
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione, e volte al raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo volontario, gratuito e senza fini di lucro, in relazione alla disponibilità personale.
Sono stabilite le seguenti categorie di soci:
A. Soci Fondatori: si considerano tali tutti coloro che sottoscrivendo l’atto costitutivo, hanno dato vita all’associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non essendo soggetta ad iscrizione annuale ma solamente al pagamento della quota sociale annuale di euro 50 per il primo versamento e successivamente definita dall’organo direttivo. Ad essi spetta il diritto di veto sulle modifiche del presente statuto, i soci fondatori partecipano di diritto all’elezione degli organi dell’associazione e possono essere candidati per il rinnovo delle cariche.
B. Soci Ordinari: si considerano tutti coloro che hanno chiesta e ottenuta l’ammissione all’associazione. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto nelle sedute assembleari, diritto di accesso ai documenti, delibere delle assemblee, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione, nonché ad essere aggiornati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione. Il diritto di eleggere ed essere eletti negli organi sociali è subordinato all’aver maturato almeno 2 anni consecutivi di iscrizione all’associazione. La qualità di socio ordinario è subordinata all’iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale annuale definita dall’organo direttivo.
C. Soci Giovani: si considerano a tutti gli effetti “Soci Ordinari” con l’unica differenza di un eventuale riduzione della quota associativa determinata dall’organo direttivo.
D. Soci collettivi: si considerano soci collettivi, enti, associazioni o società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione che hanno chiesta ed ottenuta l’iscrizione. Ogni socio collettivo ha diritto ad esprimere un voto nelle assemblee per mezzo di un suo rappresentante ed è assimilabile al socio ordinario.
E. Soci Onorari: titolo che può essere attribuito dal presidente su indicazione dell’assemblea a chiunque si sia contraddistinto per posizioni ed iniziative pubbliche particolarmente affini con l’identità della presente associazione.
Art. 6 – Organi dell’associazione
Assemblea dei soci
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, giovani e collettivi, secondo le limitazioni di cui al precedente art. 5  lettere A-B-C-D-E
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, e si esprime attraverso delibere, con le quali regola gli atti fondamentali e di indirizzo generale e programmatico dell’associazione.
La riunione dell’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci fondatori e  ordinari Ed a prescindere dal numero dei presenti in seconda convocazione, che dovrà essere convocata entro 7 giorni dalla prima. Delibera validamente con la maggioranza dei voti per le seguenti competenze:
Elezione del presidente, amministratore e collegio dei probiviri.
Approvazione del piano programma annuale o semestrale e triennale.
Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Approvazione di un eventuale regolamento interno all’associazione nonché le modifiche dello stesso.
Modifiche ed approvazioni dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci ordinari
Scioglimento e liquidazione dell’associazione con la presenza di almeno ¾ dei soci ordinari.
Il consiglio direttivo dell’associazione “Libera Polis” è costituito da almeno due persone, durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e così suddivise per mansioni:
Presidente
Al presidente spetta la rappresentanza dell’associazione, coordina l’attività sociale, presiede e convoca le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. In sua assenza può delegare tra i soci fondatori un suo rappresentate.
Amministratore
Membro del consiglio direttivo, all’amministratore spetta la funzione di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la necessità di firma congiunta al presidente limitatamente agli atti di pagamento quali emissione di assegni e prelevamenti. Esso detiene la responsabilità giuridica.
Segretario
Il segretario può essere nominato dal presidente in sua delega, mantiene aggiornati i libri dell’associazione e redige i verbali delle assemblee.
Al consiglio direttivo spettano le modifiche delle quote associative annuali.
Il collegio dei probiviri è costituito da almeno due persone. Ad esse spetta la verifica ed il  controllo dell’onorabilità dei soci. Il ruolo di mediazione e controllo dei rapporti interni tra i soci nonché la facoltà di proporre l’espulsione dei soci dall’associazione qualora si ritenesse opportuno.
Art. 8 – Patrimonio o fondo Comune
Il patrimonio, gli avanzi di gestione, non possono essere distribuiti agli associati anche in forma indiretta. Esso può essere impiegato esclusivamente per il perseguimento dei fini statutari ed è costituito:
Dalle quote associative versate all’atto dell’iscrizione
Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario
Da raccolte fondi generiche o a progetto.
Dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, enti e società di qualunque tipo e natura, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
Erogazioni liberali degli associati e di terzi
Eventuali fondi costituiti da eccedenze di bilancio
Da beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
Proventi di manifestazioni ed iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.
Art. 9 – Scioglimento
In caso di scioglimento, tutti i beni mobili ed immobili dell’associazione vengono devoluti, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dic. 1996 n° 662, per finalità di utilità generale o ad altre associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi (ONLUS).